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Opposizione alla richiesta di archiviazione

TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Proc. Pen. R.G. NOTIZIE DI REATO 33280/15B

P.M. DR. ALBERTO GALANTI


ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

E RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI

EX ART. 410 C.P.P.

 

Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari, Pubblico Ministero Dott. Alberto GALANTI,

 

La sottoscritta ANNA MASSONE nata a Genova il 13 gennaio 1952 ed ivi residente in via Rimassa 70 cap. 16129, c.f.  MSSNNA52A53D969E in qualità di Presidente Nazionale del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI con sede in Genova via Rimassa, 70/4   cap. 16129, in proprio ed in qualità di rappresentante di ricorrenti alle Agenzie delle Entrate nel procedimento penale RGNR n. 33280/15B contro la direttrice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma ROSSELLA ORLANDI nata ad Empoli nel 1956 e quant’altri coinvolti nei fatti, fa presente quanto segue.

La sottoscritta ha presentato querela per accertare e valutare quanto esposto in querela.

Il procedimento veniva rubricato al R.G. 33280/15B notizie di reato n. 408 c.p.p..

Con atto notificato alla querelante il 04/12/2015 il Pubblico Ministero Dott. Alberto Galanti ha formulato richiesta di archiviazione.

Non condivisibili le considerazioni che è giunto il P.M. il quale ha rubricato il procedimento con procedura contro ignoti.

Tale conclusione così come sinteticamente motivata, appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali, sia per quelle di merito non comprendendosi l’iter logico e normativo compiuto dal PM che lo ha portato a tale motivazione di per sé insufficiente.

Poiché tale richiesta appare ingiusta, ingiustificata ed illegittima, con il presente atto si propone formale

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

 

con contestuale richiesta  motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, dal momento che le scarne argomentazioni addotte dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione, non appaiono condivisibili poiché prive di qualsivoglia fondamento giuridico anche alla luce della assoluta mancanza di indagine svolta.

Ebbene, la scrivente non può esimersi dall’evidenziare delle perplessità in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, che lo stesso non solo non abbia svolto tutte le indagini necessarie ma soprattutto non si sia soffermato affatto sulla vicenda non prendendo in considerazione quelle che sono state le diverse e gravi fattispecie penalmente evidenziate nella denuncia querela.

– Nel caso in cui, conclusa la fase delle indagini preliminari dovesse ritenere le prove raccolte non sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, il Pubblico Ministero dovrà richiedere al Giudice per le indagini preliminari  l’archiviazione del procedimento.

– Il Pubblico Ministero dovrebbe giungere ad una richiesta di archiviazione di tale importanza solo dopo accurate indagini atte ad escludere davvero la riconducibilità di  un fatto all’interno di una delle fattispecie criminose previste dalla nostra legislazione, secondo il principio di completezza delle indagini preliminari.

– Invero nel caso di specie nessuna indagine risulta essere stata svolta.

 

CONSIDERATO

 

– Risulta surreale la motivazione evidenziando come il PM non abbia visionato le carte dal momento che ha derubricato la notizia di reato contro ignoti quando la denuncia querela presentata indicava espressamente all’autorità procedente la richiesta di svolgere ed accertare le responsabilità della Direttrice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi e di chiunque altro risultasse aver contribuito alla commissione dei detti reati e di ogni altro reato che fosse ravvisabile nei fatti esposti, oltre ogni opportuna indagine al fine di accertare l’integrazione di fattispecie penalmente rilevanti, nonché formulandosi all’uopo espressa istanza  punitiva nei confronti di tutti costoro.

 

Appare opportuno evidenziare che, come noto, l’associazione Centro Nazionale Marittimi in collaborazione con l’associazione nazionale Voglio Vivere onlus, è un della associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

Nel caso di specie è necessario non solo lo svolgimento di indagini che ad oggi il P.M. non risulta avere  effettuato, ma soprattutto la prosecuzione delle stesse per il compimento di una indagine suppletiva visto che a parere della scrivente e ai fini del formarsi del convincimento del P.M., non si è tenuto conto ne si sono svolti quei controlli necessari all’accertamento della problematica evidenziata ne si sono prese in considerazione tutte le possibili violazioni quali

 

1)         Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

2)         Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)         Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
4)         Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
5)         Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
6)                     Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

RITENUTO ALTRESI

 

la sottoposizione della magistratura ad un coerente sistema di sanzioni disciplinari e civili non pregiudica in alcun modo le prerogative costituzionali previste dall’art. 104 comma 1 della Costituzione, al contrario, le esalta poichè esalta il momento della sottoposizione del giudice solo alla legge che costituisce altrettanto presidio costituzionale ai sensi dell’art. 101, comma 2 della Costituzione – con il DECRETO LEGISLATIVO  23 febbraio 2006, n. 190, emesso in attuazione della LEGGE DELEGA  contenuta nella riforma dell’ordinamento giudiziario (legge n. 1501 del 2005), è introdotto un nuovo sistema di giustizia disciplinare il quale, in virtù dell’esigenza di certezza del diritto, si caratterizza per un’assoluta novità. Vale a dire quella della tipizzazione degli illeciti disciplinari.

L’art. 1 (rubricato Doveri del magistrato), 1° comma del decreto legislativo appena menzionato recita: “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni”. 

Al 1° comma dell’art. 2, lettera L), inoltre, si afferma che costituisce illecito disciplinare “l’emissione di provvedimenti privi di motivazioni di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge”.

Legge delega, art. 2, comma 6, lettera c), numero 3:

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio; se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’andamento dei doveri di diligenza e laboriosità

 

SI CHIEDE

 

–       che il Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire dal momento che non si comprende alla luce di quale riscontro pratico abbia lo stesso potuto derubricare il procedimento contro ignoti e soprattutto su cosa abbia improntato la propria motivazione in assenza di indagini.

–       La querela non era contro ignoti, le persone ravvisate quali responsabili e sulle quali si chiedeva di indagare erano state segnalate accuratamente.

 

Si richiede pertanto un’indagine suppletiva anche attraverso l’audizione di testimoni quali marittimi, collaboratori del Centro Nazionale Marittimi, la sottoscritta Anna Massone e l’acquisizione della documentazione attinente la querela comprovante quanto denunciato essendo la querelante in possesso di documenti, e-mail, oltre a registrazioni atte a dimostrare quanto dichiarato in querela.

Alla luce di queste ulteriori indagini emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell’accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della penale responsabilità degli indagati.

 

–       Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 410 c.p.p. fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione.

–        Si chiede fin d’ora di ricevere la comunicazione circa la data di fissazione dell’udienza che aprirà il procedimento camerale in conseguenza della presente opposizione.

 

Si produce richiesta di archiviazione notificata con la relativa busta

 

Con osservanza

Genova, 11 dicembre 2015

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Agenzia Entrate – Querela alla Direttrice Nazionale Rossella Orlandi

PROCURA DELLA REPUBBLICA – PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

 ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

 La sottoscritta ANNA MASSONE nata a Genova il 13 gennaio 1952 ed ivi residente in via Rimassa 70, c.f.  MSSNNA52A53D969E in qualità di Presidente Nazionale del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI con sede in Genova via Rimassa, 70/4   cap. 16129, in proprio ed in qualità di rappresentante di ricorrenti alle Agenzie delle Entrate sporge

DENUNCIA – QUERELA

CONTRO

La Direttrice dell’ufficio DELL’AGENZIA delle ENTRATE  ROSSELLA ORLANDI e quant’altri coinvolti nei fatti sotto descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini

IL FATTO

Il CENTRO NAZIONALE MARITTIMI ricorrente ha presentato centinaia di istanze di rimborso relative ad importi percepiti dai marittimi esclusivamente dall’assicurazione (Ipsema/Inail/Inps). Con provvedimenti di diniego di rimborso, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la legittimità della tassazione.

Gli atti impugnati sono totalmente illegittimi per i seguenti motivi.

 IL DIRITTO

    Esposizione dei fatti al fine di far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati.

OMISSIS

In conclusione, si può affermare da quanto sopra esposto, nonché dalle disposizioni legislative indicate, che devono essere ricondotte a tassazione solo le indennità corrisposte in funzione di sostituzione od integrazione del reddito del percipiente.

 Alla luce delle considerazioni su esposte si ritengono quindi esenti dalla base imponibile e pertanto esenti da ritenuta fiscale, le indennità assicurative per malattia od infortuni che i lavoratori marittimi possano aver percepito da IPSEMA nel periodo in cui non avevano in corso, oppure era già cessato, alcun contratto di lavoro, periodo in cui risultavano completamente liberi, appunto, da qualsiasi impegno contrattuale.

Nel riscontrare il comportamento e le risposte delle direzioni delle Agenzia delle Entrate al ricorso presentato per il rimborso delle maggiori imposte e relative addizionali per gli importi versati e non dovuti conseguenti ai maggiori imponibili derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi in cui sono state incluse nel reddito complessivo le somme percepite da IPSEMA/INAIL/INPS oltre sanzioni, interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei versamenti, non si può non riscontrare un atteggiamento nei confronti dei ricorrenti palesemente ambiguo e confuso.

Non prendere in considerazione le norme, leggi, circolari ed altro da parte dell’Agenzia delle Entrate da noi richiamate per giustificare tale ricorsi, nonché non dare spiegazioni su tali norme e leggi, ma continuare a far riferimento a concetti non rispondenti alla realtà dei fatti, si può definire come cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione e quindi si potrebbe ravvisare un eccesso di potere.

Infatti, quanto determinato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei ricorrenti, rientra nella violazione di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato. E tali limiti sono:

1) l’interesse pubblico;

2) la causa del potere esercitato;

3) i precetti di logica e imparzialità.

Tale eccesso di potere si può anche definire quale vizio dell’atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.

Questo potere, o meglio, questo “eccesso di potere”, diventa sinonimo di “uso scorretto del potere discrezionale” e nel nostro caso, essendo un atto vincolato, è stato esercitato un potere invece che un’applicazione meccanica della legge

Si tenga presente che il ragionamento seguito dalla giurisprudenza e dalla dottrina è che l’eccesso di potere non è un vizio che può risultare in modo evidente dall’esame dell’atto; se però il ragionamento seguito dall’amministrazione è illogico, incoerente o irragionevole, allora vuol dire che c’è eccesso di potere.

Inoltre, la forma più naturale dell’eccesso di potere è quella dello sviamento che in generale, può ricorrere in due casi:

1) quando l’atto non persegue un interesse pubblico ma un interesse diverso;

2) quando l’amministrazione ha agito per perseguire un fine pur sempre pubblico ma diverso rispetto a quello stabilito dalla legge.

Una volta dimostrato che il fine di una determinata azione amministrativa non è quello di legge, ma altro e diverso, evidentemente il potere discrezionale, come potere in principio vincolato nel fine, si può dimostrare illegittimo.

Lo sviamento di potere non è sempre facile da rilevare, perché si tratta di controllare il reale fine per cui il provvedimento è stato emesso, fine che è sempre nascosto dietro ad altre apparenti motivazioni.

Nell’atteggiamento proposto dall’Agenzia delle Entrate ai nostri ricorsi, si possono ravvisare anche come eccesso di potere il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti; infatti il provvedimento si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei nonchè si trova in contraddizione con altri atti precedentemente emessi e ad esso incompatibili.

Infine si ravvisa disparità di trattamento; in presenza di situazioni identiche ed analoghe, l’Agenzia delle Entrate ha applicato trattamenti diversi violando così, con il suo atteggiamento, il principio di uguaglianza posto dall’articolo 3 della Costituzione. 

Tanto premesso, la sottoscritta in proprio e nella qualità di
Presidente nazionale del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, sporgono con il presente atto formale di

 DENUNCIA-QUERELA

 Nei confronti della Direttrice dell’ufficio DELL’AGENZIA delle ENTRATE  ROSSELLA ORLANDI e quant’altri coinvolti nei fatti sotto descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini affinché l’Autorità Giudiziaria inquirente, anche con l’ausilio della propria persona, con le audizioni di quanto illustrato nonché, se necessario, per mezzo dell’esibizione di ogni eventuale ed ulteriore documentazione in proprio possesso, stante i fatti esposti in narrativa, proceda penalmente nei confronti di chiunque abbia posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie sopraesposta, previsti, nonché per qualsiasi altra o diversa ipotesi di reato ravvisabile nei fatti sopra descritti al fine di comminare la giusta punizione per i reati che saranno ravvisati ai sensi di legge a tutti coloro che ne risultassero essere i responsabili.

 PER I REATI :

 1)                    Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

2)                    Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)                    Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
4)                    Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
5)                    Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
6)                    Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO : Costituzione Artt. 1; 3; 27; 28; 54
                                                                                                                      
ART. 1 comma 2:   ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;
 
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 27. La responsabilità penale è personale…. Omissis …..

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
 

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati (ivi compresi i documenti allegati come parte integrante il presente atto) fanno ritenere a chi scrive di essere stati e di essere vittime di fatti di reato lesivi del patrimonio e della libertà morale;

 CHIEDE:

a)                    di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti
b)                    di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Con espressa riserva di costituirsi parte civile (nell’instaurando procedimento penale) e di richiedere la citazione di eventuali responsabili civili, la sottoscritta chiede di essere informata ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. Voglia richiedere la proroga delle indagini preliminari o l’archiviazione della presente denuncia-querela, nonché nel caso di eventuale definizione del procedimento per decreto e di essere sentita personalmente.

La sottoscritta in proprio e nella rispettiva qualità di Presidente del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI conferendo allo stesso ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di depositare il presente atto innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA

Con vittoria di spese, competenze e onorari

GENOVA, lì  07 luglio 2015

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Grazie a tutti voi per aver creduto in me!

Anna a Porto Rotondo

40.000 GRAZIE per 40.000 persone che hanno creduto in me !                Anna Massone

“…non ho esitato a mettere in gioco la mia reputazione e la mia immagine

per difendere i cittadini da un così grande sopruso……”

Presidente Anna Massone ed Onorevole Sanciu

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